Art. 1.
(Soggetti beneficiari).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per «attività di volontariato» quelle previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, qualora siano svolte dalle organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge.